The Firm was formed through the union of expert lawyers, in the excellence represented by the work of Francesco Carnelutti; in the sign of a strong drive towards innovation and the due elements of flexibility to guarantee the client the best level of assistance.
A team united by shared values, which aims to ensure the client professionalism and attention, offering the highest quality standards, an in-depth knowledge of specific sectors and timeliness in the response. We build strong client relationships based on trust and loyalty.
The Firm has a strategic alliance with Carnelutti Firm in Paris and with Schiavello & Co in Rome, and a series of best friendship relationships with specialist firms at national and international level, that allow to complete the offer in a broad multidisciplinary framework.
The alliance represents a first phase of a wider strategic and inclusive project, aimed at seeing a progressive integration between the two Law Firms according to a logic of gradual local development.
The Firm is a member of International Network of Boutique and Independent Law Firms (INBLF), a seamless network of highly credentialed law firms around the globe, built to ensure excellent legal services.
Via Borgonuovo, 12 – 20121 Milano – Tel. +39 02 36693690 Fax +39 02 36693699
Bastianini Carnelutti
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Nicolò Bastianini Carnelutti and the Firm have been recognized in ‘The Best Lawyers in Italy 2025’ for the work in BANKING and FINANCE LAW, CORPORATE LAW and TELECOMMUNICATIONS LAW.
June, 2024
The Firm joins the International Network of Boutique and Independent Law Firms (INBLF), a seamless network of highly credentialed boutique and independent law firms around the globe, built to ensure excellent legal services.
April, 2024
Due to increasing regulatory pressure from the various states, compliance with virtuous ESG criteria also means better credit management, modernity of the company and production system, greater business stability and improvement of the reputational image towards the system and employees.
Speech by Gaudiana Giusti
April, 2024
“The liability of independent directors”, in www.ius.giuffre.it, by Antonio Franchi
Note to judgment of Civil Cassation Section II June 5, 2024, no. 15685
The judgment in question establishes that “the distinction proposed by the appellants between executive directors and independent directors is not decisively relevant for the purposes of liability, as mentioned”, in light of the equivalence of the legal position of independent directors to that of delegating directors. It follows that, once the existence of inertia on the part of the independent directors has been ascertained, the joint and several condemnation of these directors to compensation for damages that they could have avoided, if they had fulfilled their control duties, is compliant with current legislation.
September, 2024
Il contenzioso climatico oggi appare un’arma “ibrida” nelle mani di chi lo promuove, intentando cause molto spesso non per vincere bensì all’interno di una strategia complessiva di pressione su governi, aziende, organizzazioni, e da ultimo banche, nonché di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Secondo i due istituti più significativi nel settore (Sabin Center for Climate Change Law della Columbia University e Grantham Research Institute on Climate Law and the Environment della London School of Economics and Political Science), questo contenzioso ricomprende azioni molto varie contro soggetti ritenuti responsabili del “climate change”. La sua efficacia è però oggetto di forte dibattito.
Il Tribunale Civile di Roma ha appena respinto la prima azione contro lo Stato italiano per inadempimento dell’obbligo di assumere iniziative più efficaci contro il cambiamento climatico. Il Tribunale ha rigettato le domande principali per “difetto assoluto di giurisdizione”. In altri termini, non sono domande che avrebbero dovuto essere rivolte ad altro giudice, bensi domande che non possono essere rivolte a nessun gludice perché esaminandole si sconfinerebbe in ambiti che la Costituzione attribuisce al poteri legislativo ed esecutivo.
E’ una battuta d’arresto nel nostro Paese per l’associazionismo ambientale dopo i successi ottenuti altrove (Olanda, Francia e Germania), che mette a fuoco la problematicità del contenzioso climatico; spesso definito “contenzioso strategico” dove l’obiettivo finale è stimolare una “regulation through litigation”, ovvero produrre attraverso controversie giudiziarie cambiamenti nelle politiche pubbliche o aumentare la consapevolezza sull’emergenza del pianeta. Ma questo uso del contenzioso climatico a fini strategici è legittimo? Diverse voci autorevoli (da ultimo in un convegno in Banca d’Italia) se lo sono chiesto. Tale contenzioso, infatti, si serve di istituti del diritto privato ma con ricorso ad un’ampia “creatività giurisprudenziale”.
In particolare gli attori invocano un danno “extracontrattuale”. Ma secondo alcuni il danno non è provocato da un soggetto singolo bensi da una collettività che vi contribuisce (ognuno di noi con i propri comportamenti contribuisce alle emissioni complessive). Si argomenta poi che non sia identificabile il soggetto cui il danno viene arrecato: lo subisce Pumanità intera”. Anche il nesso di causalità tra comportamento e danno finale è in discussione. Infine,non appare chiaro nemmeno il “diritto” violato che sarebbe quello, arduo da ricostruire, alla “stabilità climatica”.
Anche a livello processuale il ricorso alle categorie ordinarie è difficoltoso, dalla legittimazione ad agire fino al fondamenti dell’esercizio probatorio da parte delle Corti (non attrezzate per analisi scientifiche così complesse) e all’efficacia delle eventuali decisioni. Nelle azioni contro le corporations (per es. il notissimo caso Shell) alle stesse difficoltà civilistiche e processuali si sommano problemi importanti di alterazione del contesto competitivo. Proprio nella causa contro una corporation, la Corte di Londra ha condannato l’attore (Client Hearth) per abuso dello strumento processuale usato per sensibilizzare l’opinione pubblica (fine diverso da quello per cui è stato concepito). Insomma, rimane un grande punto interrogativo se lo strumento giudiziale sia “corretto” o meno per questi contesti. E’ urgente misurarne i reali effetti e attitudine a portare benefici per la collettività, per cercare alternative più efficaci se si dovesse concludere che questa non è la strada più idonea.
Avv. Gaudiana Giusti
March, 2024
Può un operatore commerciale avvalersi di prodotti generati da una intelligenza artificiale (“IA”), ad esempio immagini e testi, per proprie operazioni o anche a scopo pubblicitario? Di chi è la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale degli output di una IA?
Il nostro Studio si è interrogato sulla questione, ad oggi sviluppata in maniera solo embrionale dalla letteratura giuridica.
Secondo parte della dottrina, l’utilizzatore dovrebbe essere ritenuto titolare di quanto prodotto, avendo investito nello strumento generativo (G. Spedicato, Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale, Riv. Diritto Industriale, 4, 01.10.2019, pag. 253 ess.; dello stesso avviso, sebbene fondandolo sulla possibilità di beneficiare dei c.d “diritti connessi”: N. Muciaccia, Diritti connessi e tutela delle opere dell’intelligenza artificiale, Giur. Commerciale, fasc. 4, 1.10.2021, pagg. 761 e ss.); il focus si sposta, quindi, sui diritti patrimoniali, tralasciando la questione dei diritti morali d’autore.
Altra dottrina pone, invece, l’accento sulla problematica relativa alla possibilità stessa di tutelare i prodotti di una IA generativa, sia in quanto non frutto dell’ingegno umano sia in quanto potenzialmente privi del carattere dell’originalità (N. Muciaccia, cit.).
Per altri – va detto, ad oggi minoritari – invece, , essendo l’IA unico creatore, e non avendo questa personalità giuridica, nessun soggetto sarebbe invece titolare dei diritti su quanto prodotto dalla stessa (G. Sena, Intelligenza artificiale, opere dell’ingegno e diritti di proprietà industriale e intellettuale, Riv. Diritto Industriale, 1.12.2020, pag. 325).
Per un approccio pratico, è interessante la diversa concessione che emerge dalla lettura delle clausole contrattuali di utilizzo di due delle più diffuse IA generative: ChatGPT (per creazioni testuali) e Midjurney (per la generazione di immagini).
Quanto ai Termini di servizio di Midjurney, si rileva come ogni immagine generata è espressamente di proprietà dell’utente, che ne concede la licenza a Midjurney per l’utilizzo, rielaborazione e commercializzazione, espressamente qualificata come non esclusiva.
Con riferimento ai Termini di servizio Chat GPT: quanto all’utilizzo dei testi generati, Open AI trasferisce – così implicitamente riconoscendo di esserne originariamente titolare – tutti i diritti di utilizzo dell’output di Chat GPT, inclusi espressamente quelli di utilizzo commerciale ponendo tuttavia la condizione di non dover far credere che il testo generato sia stato prodotto da un essere umano.
L’approccio giuridico alla questione appare, quindi, diametralmente opposto. Per Midjurney, l’IA è un semplice strumento, e conseguentemente, poiché l’utilizzatore è titolare dei diritti sull’input, non può che essere titolare dei diritti sull’output. Per OpenAI, al contrario, la natura complessa dell’IA giustificherebbe la titolarità dei diritti in capo al programmatore della stessa – similmente a come avviene per le creazioni del lavoratore dipendente – indipendentemente dal fatto che l’input fosse di titolarità dell’utilizzatore: si considera, evidentemente, preponderante nell’atto creativo l’impatto degli algoritmi di base del software.
In mancanza di una più estesa analisi dottrinale, e delle prime pronunce giurisprudenziali – se non di un auspicato intervento legislativo europeo –, ad oggi l’operatore commerciale non può che rimettersi ai terms and conditions del software generativo che utilizza, dovendosi tuttavia, ad avviso di chi scrive, ritenere preferibile l’approccio dottrinale che vede l’utilizzatore come titolare di tutti i diritti – di sfruttamento economico, si intende – prodotti da IA generativa, mentre può escludersi in capo ad alcuno la titolarità dei diritti c.d. morali d’autore.
Avv. Giovanni Albrile
December, 2023
was awarded The 2017 Professional of the Year for his work in the TMT and MEDIA sectors
have been recognized in the ranking
‘The Best Lawyers in Italy 2025’
for the work in BANKING AND FINANCE LAW, CORPORATE LAW and TELECOMMUNICATIONS LAW
The Firm was mentioned in the Italian legal market overview
Bastianini Carnelutti was selected and mentioned in the magazine ”Super Lawyers and Super Corporate Law Firms 2022” of Class Editori Group, in M&A Small Cap Practice
The Firm and the founder Nicolò Bastianini Carnelutti were selected and mentioned in the magazine ”Super Lawyers and Super Corporate Law Firms 2022” of Class Editori group, in M&A Small Cap Practice.
May, 2022
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