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Il Rinnovamento nella Tradizione

Nato dall’unione di un gruppo di esperti professionisti, lo Studio si è formato nell’ alveo della tradizione giuridica di eccellenza rappresentata dall’opera di Francesco Carnelutti; nel segno di una forte spinta all’innovazione e dei necessari elementi di flessibilità per poter garantire al cliente il miglior livello di assistenza.

Un team accomunato da valori condivisi, che si pone come obiettivo quelli di assicurare alla clientela professionalità e attenzione, offrendo i più alti standard qualitativi, un’approfondita conoscenza dei settori specifici e tempestività nella risposta. Costruiamo solidi rapporti con i clienti, fondati su fiducia e lealtà.

Oltre ad avvalersi della professionalità e dell’impegno degli avvocati operanti nella sede di Milano, lo Studio e la propria clientela beneficiano delle sinergie realizzate attraverso l’alleanza strategica con lo Studio Carnelutti di Parigi e con lo studio legale Schiavello & Co di Roma, nonché di una serie di rapporti di best friendship con studi specialistici in ambito nazionale ed internazionale, che consentono di completare l’offerta in un ampio quadro multidisciplinare. 

L’alleanza con lo studio Schiavello rappresenta la prima fase di un progetto strategico inclusivo di più ampio respiro destinato a vedere una progressiva integrazione tra i tre Studi, che condividono gli stessi valori e hanno l’obiettivo di fornire un’assistenza legale impeccabile in termini di qualità, personalizzazione e prontezza di risposta.

Inoltre lo Studio è membro dell’associazione International Network of Boutique and Independent Law Firms (INBLF), una rete continua di studi boutique e studi legali indipendenti altamente accreditati in tutto il mondo creata per garantire servizi legali eccellenti.

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News

"LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI", DI ANTONIO FRANCHI

NICOLO' BASTIANINI CARNELUTTI E LO STUDIO NEL RANKING "THE BEST LAWYERS IN ITALY 2025"

LO STUDIO E' ENTRATO A FAR PARTE DELL' ASSOCIAZIONE INTERNATIONAL NETWORK OF BOUTIQUE AND INDEPENDENT LAW FIRMS (INBLF)

"IMPRESE ED ESG, GLI STUDI IN CAMPO PER LA SOSTENIBILITA'", DI GAUDIANA GIUSTI

"LO STATO NON HA L' OBBLIGO GIURIDICO DI RISARCIRE I DANNI CAUSATI DAL CAMBIAMENTO CLIMATICO", DI GAUDIANA GIUSTI

"PRIME CONSIDERAZIONI GIURIDICHE SULL' UTILIZZO COMMERCIALE DI MATERIALE PRODOTTO CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE", DI GIOVANNI ALBRILE

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Ranking & Awards

nicolo' bastianini carnelutti e lo studio
nel ranking
'the best lawyers in italy 2025"

Nicolò Bastianini Carnelutti e lo Studio sono stati inclusi nel ranking ‘The Best Lawyers in Italy 2025’ per l’attività svolta nei settori BANKING AND FINANCE LAW, CORPORATE LAW e TELECOMMUNICATIONS LAW.

giugno, 2024

lo studio e' entrato a far parte di international network of boutique and independent law firms (inblf)

Lo Studio è entrato a far parte di International Network of Boutique and Independent Law Firms (INBLF), una rete continua di studi boutique e studi legali indipendenti altamente accreditati in tutto il mondo creata per garantire servizi legali eccellenti.

aprile, 2024

imprese ed esg, gli studi in campo per la sostenibilita'

Sotto la spinta di una crescente pressione normativa da parte dei vari Stati, l’adeguamento a criteri virtuosi di Esg vuol dire anche migliore gestione del credito, modernità dell’impianto aziendale e produttivo, una maggiore stabilità del business e miglioramento dell’immagine reputazionale verso il sistema e i dipendenti.

Intervento di Gaudiana Giusti

aprile, 2024

"la responsabilità degli amministratori indipendenti"

“La responsabilità degli amministratori indipendenti”, in www.ius.giuffrefl.it, di Antonio Franchi

Nota a sentenza Cass. Civ. Sez II 5 giugno 2024, n. 15685

La sentenza in commento stabilisce che “non rileva decisivamente ai fini della responsabilità, come detto, la distinzione prospettata dai ricorrenti tra amministratori delegati ed amministratori indipendenti”, in funzione dell’equiparazione della posizione giuridica degli amministratori indipendenti a quella agli amministratori deleganti. Ne consegue che, una volta accertata la sussistenza di una condotta d’inerzia da parte degli amministratori indipendenti, risulta conforme alla disciplina vigente la condanna in solido di questi amministratori al risarcimento dei danni che gli stessi avrebbero potuto evitare, qualora avessero adempiuto i loro doveri di controllo.

settembre 2024

"lo stato non ha l'obbligo giuridico
di risarcire i danni causati dal cambiamento climatico"

Il contenzioso climatico oggi appare un’arma “ibrida” nelle mani di chi lo promuove, intentando cause molto spesso non per vincere bensì all’interno di una strategia complessiva di pressione su governi, aziende, organizzazioni, e da ultimo banche, nonché di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Secondo i due istituti più significativi nel settore (Sabin Center for Climate Change Law della Columbia University e Grantham Research Institute on Climate Law and the Environment della London School of Economics and Political Science), questo contenzioso ricomprende azioni molto varie contro soggetti ritenuti responsabili del “climate change”. La sua efficacia è però oggetto di forte dibattito.
Il Tribunale Civile di Roma ha appena respinto la prima azione contro lo Stato italiano per inadempimento dell’obbligo di assumere iniziative più efficaci contro il cambiamento climatico. Il Tribunale ha rigettato le domande principali per “difetto assoluto di giurisdizione”. In altri termini, non sono domande che avrebbero dovuto essere rivolte ad altro giudice, bensi domande che non possono essere rivolte a nessun gludice perché esaminandole si sconfinerebbe in ambiti che la Costituzione attribuisce al poteri legislativo ed esecutivo.
E’ una battuta d’arresto nel nostro Paese per l’associazionismo ambientale dopo i successi ottenuti altrove (Olanda, Francia e Germania), che mette a fuoco la problematicità del contenzioso climatico; spesso definito “contenzioso strategico” dove l’obiettivo finale è stimolare una “regulation through litigation”, ovvero produrre attraverso controversie giudiziarie cambiamenti nelle politiche pubbliche o aumentare la consapevolezza sull’emergenza del pianeta. Ma questo uso del contenzioso climatico a fini strategici è legittimo? Diverse voci autorevoli (da ultimo in un convegno in Banca d’Italia) se lo sono chiesto. Tale contenzioso, infatti, si serve di istituti del diritto privato ma con ricorso ad un’ampia “creatività giurisprudenziale”.
In particolare gli attori invocano un danno “extracontrattuale”. Ma secondo alcuni il danno non è provocato da un soggetto singolo bensi da una collettività che vi contribuisce (ognuno di noi con i propri comportamenti contribuisce alle emissioni complessive). Si argomenta poi che non sia identificabile il soggetto cui il danno viene arrecato: lo subisce Pumanità intera”. Anche il nesso di causalità tra comportamento e danno finale è in discussione. Infine,non appare chiaro nemmeno il “diritto” violato che sarebbe quello, arduo da ricostruire, alla “stabilità climatica”.
Anche a livello processuale il ricorso alle categorie ordinarie è difficoltoso, dalla legittimazione ad agire fino al fondamenti dell’esercizio probatorio da parte delle Corti (non attrezzate per analisi scientifiche così complesse) e all’efficacia delle eventuali decisioni. Nelle azioni contro le corporations (per es. il notissimo caso Shell) alle stesse difficoltà civilistiche e processuali si sommano problemi importanti di alterazione del contesto competitivo. Proprio nella causa contro una corporation, la Corte di Londra ha condannato l’attore (Client Hearth) per abuso dello strumento processuale usato per sensibilizzare l’opinione pubblica (fine diverso da quello per cui è stato concepito). Insomma, rimane un grande punto interrogativo se lo strumento giudiziale sia “corretto” o meno per questi contesti. E’ urgente misurarne i reali effetti e attitudine a portare benefici per la collettività, per cercare alternative più efficaci se si dovesse concludere che questa non è la strada più idonea.

Avv. Gaudiana Giusti

marzo, 2024

"Prime considerazioni giuridiche sull’utilizzo commerciale di materiale prodotto con intelligenza artificiale"

E se il computer è l’Autore?

PRIME CONSIDERAZIONI GIURIDICHE SULL’UTILIZZO COMMERCIALE DI MATERIALE PRODOTTO CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

Può un operatore commerciale avvalersi di prodotti generati da una intelligenza artificiale (“IA”), ad esempio immagini e testi, per proprie operazioni o anche a scopo pubblicitario? Di chi è la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale degli output di una IA?
Il nostro Studio si è interrogato sulla questione, ad oggi sviluppata in maniera solo embrionale dalla letteratura giuridica.

Secondo parte della dottrina, l’utilizzatore dovrebbe essere ritenuto titolare di quanto prodotto, avendo investito nello strumento generativo (G. Spedicato, Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale, Riv. Diritto Industriale, 4, 01.10.2019, pag. 253 ess.; dello stesso avviso, sebbene fondandolo sulla possibilità di beneficiare dei c.d “diritti connessi”: N. Muciaccia, Diritti connessi e tutela delle opere dell’intelligenza artificiale, Giur. Commerciale, fasc. 4, 1.10.2021, pagg. 761 e ss.); il focus si sposta, quindi, sui diritti patrimoniali, tralasciando la questione dei diritti morali d’autore.
Altra dottrina pone, invece, l’accento sulla problematica relativa alla possibilità stessa di tutelare i prodotti di una IA generativa, sia in quanto non frutto dell’ingegno umano sia in quanto potenzialmente privi del carattere dell’originalità (N. Muciaccia, cit.).
Per altri – va detto, ad oggi minoritari – invece, , essendo l’IA unico creatore, e non avendo questa personalità giuridica, nessun soggetto sarebbe invece titolare dei diritti su quanto prodotto dalla stessa (G. Sena, Intelligenza artificiale, opere dell’ingegno e diritti di proprietà industriale e intellettuale, Riv. Diritto Industriale, 1.12.2020, pag. 325).

Per un approccio pratico, è interessante la diversa concessione che emerge dalla lettura delle clausole contrattuali di utilizzo di due delle più diffuse IA generative: ChatGPT (per creazioni testuali) e Midjurney (per la generazione di immagini).
Quanto ai Termini di servizio di Midjurney, si rileva come ogni immagine generata è espressamente di proprietà dell’utente, che ne concede la licenza a Midjurney per l’utilizzo, rielaborazione e commercializzazione, espressamente qualificata come non esclusiva.
Con riferimento ai Termini di servizio Chat GPT: quanto all’utilizzo dei testi generati, Open AI trasferisce – così implicitamente riconoscendo di esserne originariamente titolare – tutti i diritti di utilizzo dell’output di Chat GPT, inclusi espressamente quelli di utilizzo commerciale ponendo tuttavia la condizione di non dover far credere che il testo generato sia stato prodotto da un essere umano.
L’approccio giuridico alla questione appare, quindi, diametralmente opposto. Per Midjurney, l’IA è un semplice strumento, e conseguentemente, poiché l’utilizzatore è titolare dei diritti sull’input, non può che essere titolare dei diritti sull’output. Per OpenAI, al contrario, la natura complessa dell’IA giustificherebbe la titolarità dei diritti in capo al programmatore della stessa – similmente a come avviene per le creazioni del lavoratore dipendente – indipendentemente dal fatto che l’input fosse di titolarità dell’utilizzatore: si considera, evidentemente, preponderante nell’atto creativo l’impatto degli algoritmi di base del software.

In mancanza di una più estesa analisi dottrinale, e delle prime pronunce giurisprudenziali – se non di un auspicato intervento legislativo europeo –, ad oggi l’operatore commerciale non può che rimettersi ai terms and conditions del software generativo che utilizza, dovendosi tuttavia, ad avviso di chi scrive, ritenere preferibile l’approccio dottrinale che vede l’utilizzatore come titolare di tutti i diritti – di sfruttamento economico, si intende – prodotti da IA generativa, mentre può escludersi in capo ad alcuno la titolarità dei diritti c.d. morali d’autore.

Avv. Giovanni Albrile

dicembre, 2023

Nicolò Bastianini Carnelutti:

premiato come Professionista dell’anno 2017 per la sua attività nei settori TMT e MEDIA.

nicolo' bastianini carnelutti e lo studio

sono stati inclusi nel ranking

‘The Best Lawyers in Italy 2025’

 per l’attività nei settori

BANKING AND FINANCE LAW, CORPORATE LAW e TELECOMMUNICATIONS LAW

Lo Studio è stato menzionato nell’overview del mercato
legale italiano.

Bastianini Carnelutti è stato selezionato e menzionato nel volume ”I Super Avvocati e i Super Studi Legali Corporate 2022” del gruppo Class Editori, nella Practice M&A Small Cap

bastianini carnelutti e' stato selezionato e menzionato nel volume 'i super avvocati e i super studi legali corporate 2022'

Lo Studio e il fondatore Nicolò Bastianini Carnelutti sono stati selezionati e menzionati nel volume ”I Super Avvocati e i Super Studi Legali Corporate 2022” del gruppo Class Editori, nella Practice M&A Small Cap

maggio, 2022

LO STUDIO HA ASSISTITO UNIFY, SOCIETA' DEL GRUPPO MULTIMEDIALE FRANCESE TF1, NELLA CESSIONE DI UNA PARTECIPAZIONE DI ''ALFEMMINILE'' AL GRUPPO EDITORIALE GEDI

Lo Studio ha assistito Unify, società del Gruppo multimediale francese TF1, nella cessione di una partecipazione di ”Alfemminile”, tra i brand di informazione digitale più noti e consultati dalle donne italiane, al Gruppo Editoriale Gedi assistito da Pedersoli Studio Legale.

Giugno, 2022

BASTIANINI CARNELUTTI È STATO SELEZIONATO PER L'INCLUSIONE NELLA PUBBLICAZIONE DI
'THE BEST LAWYERS IN ITALY 2023'

Bastianini Carnelutti è stato selezionato per l’inclusione nella pubblicazione di ‘The Best Lawyers in Italy 2023’ per l’attività svolta nei settori BANKING AND FINANCE LAW e CORPORATE LAW.

Giugno, 2022

NUOVA ALLEANZA TRA
STUDIO LEGALE BASTIANINI CARNELUTTI
E SCHIAVELLO & CO STUDIO LEGALE​​

Le due boutique legali uniscono competenze ed esperienza dando vita a una sinergia strategica che arricchisce sensibilmente l’offerta dei propri servizi in un ampio quadro multidisciplinare.

L’alleanza rappresenta la prima fase di un progetto strategico inclusivo di più ampio respiro, destinato a vedere una progressiva integrazione tra i due Studi secondo una logica di graduale sviluppo territoriale.

Competenze complementari, visione e obiettivi comuni hanno giocato un ruolo centrale nel favorire la genesi del progetto.

I due studi alleati comprendono un congruo numero di professionisti e sedi a Milano e Roma. Il consolidato network di studi legali corrispondenti nel mondo garantisce ai clienti l’accesso a servizi professionali di eccellenza su base transnazionale.

I due Studi rappresentano - ognuno con le sue peculiarità - due realtà forse uniche nel panorama degli studi internazionali. Il combinato disposto di talento, serietà, flessibilità e delle precedenti esperienze di entrambi i fondatori nei grandi studi internazionali assicura un’assistenza legale impeccabile in termini di qualità, personalizzazione e prontezza di risposta.

Lo Studio Legale Bastianini Carnelutti, con sede principale a Milano, è stato fondato nel 2018 da Nicolò Bastianini Carnelutti, pronipote del celeberrimo giurista e precursore del diritto moderno Prof. Francesco Carnelutti. Lo studio BC si avvale di esperti professionisti per fornire ai propri clienti una pluralità di servizi legali nel diritto societario, M&A, diritto della concorrenza e diritto industriale, compreso il relativo contenzioso, anche di natura arbitrale. BC è inoltre altamente specializzato nelle aree delle telecomunicazioni, dei media, dello sport e dello spettacolo con competenze specifiche acquisite negli anni, assistendo alcuni tra i principali operatori di dimensioni internazionali operanti in questi settori.

Schiavello & Co Studio Legale è un atelier legale, con base operativa a Roma, altamente specializzato nel diritto bancario, finanziario e dell’economia. Lo studio - fondato nel 2015 da Giuseppe Schiavello - è ormai un punto di riferimento di mercato nella gestione di operazioni complesse di finanza strutturata (cartolarizzazioni di crediti finanziari e commerciali, performing o NPL, CMBS, operazioni di trade finance e supply chain finance, cartolarizzazioni immobiliari e operazioni di real estate e acquisition finance) e nello sviluppo di soluzioni di valore dedicate a una clientela top tier composta da banche, fondi, aziende, imprenditori digitali, startup e PMI innovative.

maggio, 2022

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